Visto D7 in Portogallo

Visto D7 in Portogallo

Il visto D7 consente ai cittadini extracomunitari di risiedere e lavorare in Portogallo, nonché di circolare liberamente all'interno dell'area Schengen, ed è anche possibile per loro estendere questi diritti ai loro familiari. Questo visto è rivolto in particolare a pensionati, pensionati o persone fisiche con reddito regolare da beni mobili o immobili.

Fase 1 - Assegnazione del visto di soggiorno D7

L'attribuzione del visto di soggiorno è di competenza dell'ufficio consolare portoghese del paese di nazionalità e/o residenza del cittadino straniero. Dopo aver verificato tutte le specificità di ogni ufficio consolare portoghese, i documenti solitamente richiesti per la richiesta di questo tipo di visto sono i seguenti:

  • Domanda in un modulo specifico, messo a disposizione dal Posto consolare competente o dall'Ambasciata portoghese;
  • Passaporto o altro documento di viaggio valido per altri 3 mesi oltre la durata del soggiorno previsto;
  • Due fotografie identiche formato tessera;
  • Assicurazione di viaggio in corso di validità;
  • Prova di residenza legale;
  • Domanda di consultazione del casellario giudiziale portoghese da parte dell'AIMA – modulo in base al proprio modello;
  • Certificato del casellario giudiziale del paese di origine o del paese in cui il richiedente ha risieduto per più di un anno;
  • Prova delle condizioni di alloggio (ad es. atto pubblico di compravendita);
  • Prova dell'esistenza di mezzi di sussistenza definiti da un'ordinanza dei membri competenti del Governo;
  • Prova di pensione/pensione e/o altro tipo di reddito proprio, vale a dire redditi da beni mobili o immobili, o proprietà intellettuale, o investimenti finanziari, e/o dividendi, nonché il rispettivo importo.

Fase 2 - Rilascio del permesso di soggiorno temporaneo

Una volta che il visto di soggiorno è stato rilasciato dal Posto Consolare e/o dall'Ambasciata portoghese, il richiedente può entrare legalmente nel territorio nazionale portoghese e richiedere, presso l'AIMA, il rilascio del relativo Permesso di Soggiorno Temporaneo. La richiesta di un Permesso di Soggiorno deve essere programmata dal richiedente tramite telefonata con AIMA. In alternativa, l'appuntamento può essere effettuato internamente dal consolato o dall'ambasciata portoghese durante il processo di rilascio del visto. La domanda deve essere presentata di persona, con modulo firmato dal richiedente o dal suo legale rappresentante, e può essere presentata presso qualsiasi ufficio regionale AIMA.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

  • Due fotografie identiche formato tessera;
  • Passaporto o altro documento di viaggio valido;
  • Visto di soggiorno valido;
  • Certificato del casellario giudiziale del paese di origine o del paese in cui il richiedente ha risieduto per più di un anno (i minori di 16 anni sono esentati dalla presentazione di documenti relativi al casellario giudiziale);
  • Prova dei mezzi di sussistenza, come previsto dall'Ordinanza n. 1563/2007, dell'11/12;
  • Prova di pensione/pensione e/o altro tipo di reddito proprio, ovvero redditi da beni mobili o immobili, o proprietà intellettuale, o investimenti finanziari, e/o dividendi, con il rispettivo importo;
  • Prova che il richiedente dispone di un alloggio (come menzionato sopra);
  • Autorizzazione a consultare il casellario giudiziale portoghese da parte di SEF (ad eccezione dei minori di 16 anni);
  • Prova di registrazione presso l'autorità fiscale (ove applicabile);
  • Prova dell'iscrizione alla previdenza sociale (ove applicabile);
  • Assicurazione sanitaria o prova di essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale.

Si ricorda che il rilascio del permesso di soggiorno richiede:

  • Assenza di fatti noti che impediscano il rilascio del Visto, se conosciuti dalle autorità;
  • Non essere stato condannato per un reato punibile con la reclusione superiore a un anno in Portogallo;
  • Il richiedente non deve essere soggetto a un divieto d'ingresso in Portogallo, a seguito di una misura di allontanamento dal paese;
  • Non avere un'indicazione nel Sistema d'Informazione Schengen;
  • Non avere indicazione nel Sistema Informativo Integrato del SEF (Servizio Stranieri e Frontiere) ai fini della non ammissione, ai sensi dell'articolo 33 del REPSAE (Modifica del Regime di Ingresso, Soggiorno, Uscita e Allontanamento degli Stranieri).

Ricongiungimento familiare

Richiedendo il ricongiungimento familiare, i familiari del richiedente possono anche ottenere un permesso di soggiorno in Portogallo. In questo contesto, questo tipo di permesso di soggiorno può essere esteso al coniuge, ai figli (minori) e ai familiari economicamente a carico del Richiedente. I familiari avranno anche diritto alla residenza permanente (dopo 5 anni di residenza temporanea) e alla nazionalità portoghese (anche dopo 5 anni).

Rinnovamento

La residenza temporanea iniziale è valida per un anno, rinnovabile per due anni successivi, con piani per periodi più lunghi dopo il rinnovo andato a buon fine.

Fatte salve le disposizioni giuridiche specifiche (in cui la Legge sugli Stranieri prevede scadenze diverse), con la modifica dell'articolo 75 della Legge sugli Stranieri con l'articolo 192 della Legge n. 75-B/2020, del 31 dicembre - Bilancio dello Stato per il 2021, In vigore dal 1° gennaio 2021, il permesso di soggiorno temporaneo è valido per un periodo di due anni (anziché uno solo) dalla data di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo ed è rinnovabile per periodi successivi di tre anni (anziché solo due).

Costi

Il Richiedente e ciascun familiare devono versare all'AIMA le rispettive quote, sia per la prima domanda che per ogni successiva procedura di rinnovo. Il valore di ogni quota è di € 109,30.

 

Fonte: Pares Advogados

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